
Psicologo Padova-Mestre
Succede anche che ogni tanto aprendo la posta elettronica ci si imbatta in una buona notizia. Alla fatidica domanda dei nostri pazienti che ci chiedevano se le spese del colloquio si potevano detrarre al momento della denuncia dei redditi, un sentimento misto di imbarazzo e inferiorità nei confronti dei nostri colleghi medici, farmacisti e veterinari ci colpiva come uno schiaffo. La risposta era no! Spiegare il motivo di tale scelta economica ma soprattutto politica diventava difficile. Con tale atteggiamento si faceva una discriminazione alla nostra categoria ma soprattutto alla scienza Psicologia.
Ma le cose cambiano e a volte cambiano anche in meglio, da come potrete leggere di seguito.
Riporto di seguito lo stralcio dell’articolo:
5.15 Spese per sedute di psicoterapia
D: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal
Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del
veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una
tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29
marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria
professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche
per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la
prescrizione medica.
R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede
interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta
alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali
prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla
detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie
rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione
medica.
Quindi dal 13 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – ha emanato la circolare n. 20/E dove, a pagina 36, punto 5.15 – “Spese per sedute di psicoterapia”, viene ribadito che le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta sono equiparate alle prestazioni sanitarie rese da un medico e, quindi, sono ammesse alla detrazione (art. 15 comma 1, lett. C) del TIUR senza prescrizione medica.
Dott. Giancarlo Ceschi Psicologo Padova-Mestre